Diritto alla conoscibilità e accesso civico
Per realizzare gli obiettivi del decreto legislativo 33/2013, il legislatore ha codificato il “diritto alla conoscibilità” (art. 3). Il diritto alla conoscibilità dei cittadini è speculare al dovere di trasparenza e pubblicazione a carico delle amministrazioni.
Il diritto alla conoscibilità consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente.
Strumentalmente al diritto alla conoscibilità, il legislatore ha codificato “l’accesso civico” (art.5)
Si tratta del diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati.
La richiesta d’accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente e non deve essere motivata. Va inoltrata al responsabile dell’accesso civico . Entro 30 gg l’Ente deve inserire nel sito il
documento e trasmetterlo al richiedente. Oppure può comunicargli l’avvenuta pubblicazione e fornirgli il link alla pagina web.
In caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (ex art. 2 co. 9-bis legge 241/1990).
Il responsabile per l’accesso civico è il Dott. Meuccio Berselli, e con potere sostitutivo, la Dot.ssa Gabriella Olari.
Indirizzo: Via Emilio Lepido 70/1A – 43123 Parma PR
Telefono: 0521-381311
email: info@bonifica.pr.it
pec: protocollo@pec.bonifica.pr.it