Normativa sugli espropri

L.R. 19-12-2002 n. 37
Disposizioni regionali in materia di espropri.
Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 20 dicembre 2002, n. 180.
OMISSIS
Art. 6-bis
Opere di difesa del suolo e di bonifica.
1. La Regione è competente allo svolgimento delle procedure espropriative per le opere pubbliche di difesa del suolo da essa realizzate.
2. I Consorzi di bonifica sono competenti allo svolgimento delle procedure espropriative per tutte le opere di bonifica da loro realizzate, dando applicazione alle disposizioni della presente legge.
3. Per le opere e i lavori di competenza regionale, affidati ai soggetti attuatori di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia del territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3), le procedure espropriative sono attuate dai medesimi soggetti attuatori .
OMISSIS
Art. 16-bis
Interventi nelle fasce di rispetto e nelle aree a rischio idrogeologico.
1. L’approvazione, secondo le modalità procedurali previste dall’articolo 16 e previa intesa dell’Amministrazione comunale, del progetto definitivo o esecutivo di interventi, di manutenzione o di adeguamento tecnico funzionale di opere pubbliche, localizzati nell’àmbito della fascia di rispetto prevista dalla legge per l’opera pubblica alla quale ineriscono, comporta variante al POC, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.
2. L’Amministrazione procedente provvede all’inclusione del lavoro nell’elenco annuale, sulla base del progetto approvato ai sensi del comma 1.
3. In caso di motivato dissenso dell’Amministrazione comunale, l’Amministrazione procedente può richiedere l’approvazione del progetto al Consiglio regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni. Tale approvazione produce i medesimi effetti previsti dal comma 1.
4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le opere pubbliche di difesa del suolo e di bonifica da realizzarsi entro i limiti previsti dall’articolo 96, comma 1, lettera f) del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e dall’articolo 133, comma 1, lettera a) del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l’esecuzione del TU della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) nonché per le opere di difesa del suolo da realizzarsi nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato perimetrate ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 (16).
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